Ciò posto, i criteri che guidano il giudice di merito nell’applicazione di questa particolare figura sono chiaramente descritti dalla norma e presentano una natura mista, oggettiva e soggettiva. Segnatamente, ai fini dell’operatività dell’art. 131 bis Un soggetto rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o https://www.studio-legale-roma.com/avvocato-penale-reati-penali-internet.html